26 November, 2025

Il datore di lavoro deve informare dipendenti e sindacati sugli strumenti di AI che utilizza

Le aziende che impiegano sistemi di intelligenza artificiale nei processi di gestione del personale devono informare in modo chiaro e completo i lavoratori e le rappresentanze sindacali sul funzionamento degli algoritmi. È questo il principale effetto dell’articolo 11 della legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre, che ha introdotto per la prima volta nel diritto del lavoro italiano un quadro organico sull’uso dell’AI.

L’articolo 11, composto da tre commi, definisce le regole generali del nuovo equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti. Il primo comma afferma la finalità di promuovere un utilizzo dell’intelligenza artificiale che migliori le condizioni di lavoro, tuteli la salute e la dignità della persona e favorisca la qualità e la produttività, nel rispetto del diritto europeo. Il secondo comma introduce il principio di trasparenza e sicurezza: l’uso dei sistemi deve essere affidabile, tracciabile e rispettoso della riservatezza dei dati, e non può comportare forme di sorveglianza occulta o decisioni lesive della dignità del lavoratore. Il terzo comma stabilisce infine il principio di non discriminazione, imponendo che l’intelligenza artificiale non determini trattamenti differenziati per sesso, età, origine etnica, opinioni o altre condizioni personali, e che il datore ne verifichi l’impatto con controlli e garanzie umane.

Il rinvio alle norme del Decreto Trasparenza - I tre commi dell’articolo 11 non si limitano a definire principi astratti, ma rinviano espressamente, per la parte operativa, all’articolo 1-bis del Dlgs 152/1997, introdotto dal Dlgs 104/2022 – il cosiddetto decreto Trasparenza. È qui che vengono disciplinati nel dettaglio i nuovi obblighi informativi a carico dei datori di lavoro o committenti che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Il decreto prevede che, in tutti i casi in cui l’Ai incida su assunzione, gestione o cessazione del rapporto, sull’assegnazione dei compiti o sulla valutazione delle prestazioni, il datore debba fornire ai lavoratori un’informativa scritta, preventiva e completa. Tale informativa deve descrivere gli aspetti del rapporto su cui interviene l’algoritmo, la logica e le finalità del trattamento, le categorie di dati e le metriche di produttività utilizzate, le misure di controllo umano e i soggetti responsabili della qualità dei sistemi, oltre a indicare il livello di accuratezza e i potenziali rischi discriminatori.

Ogni modifica significativa deve essere comunicata almeno 24 ore prima, e le informazioni devono essere trasmesse anche alle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, a quelle territoriali comparativamente più rappresentative.

Il lavoratore può chiedere chiarimenti aggiuntivi e ottenere, entro trenta giorni, una risposta scritta con informazioni supplementari sui dati trattati e sul funzionamento dell’algoritmo.

Restano comunque fermi i limiti dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in materia di controllo a distanza.

Le sanzioni - Le sanzioni applicabili derivano anch’esse dal rinvio al decreto Trasparenza. L’articolo 19 del Dlgs 152/1997 prevede, per la violazione degli obblighi informativi, una sanzione da 250 a 1.500 euro per ciascun lavoratore, aumentata da 100 a 750 euro per ogni mese di mancata o incompleta informazione sugli algoritmi, e da 400 a 1.500 euro per l’omissione verso le rappresentanze sindacali. L’irrogazione spetta all’Ispettorato nazionale del lavoro, secondo la legge 689/1981. L’omissione può avere anche risvolti privacy, qualora i trattamenti automatizzati non rispettino il Gdpr.

Le regole europee - La legge italiana si inserisce in un quadro europeo in piena evoluzione. Il Regolamento Ue 2024/1689 (Ai Act) classifica come «ad alto rischio» i sistemi usati per la selezione, la gestione, la valutazione e la cessazione dei rapporti di lavoro, imponendo requisiti di qualità dei dati, trasparenza, tracciabilità e supervisione umana. Le prime norme sono entrate in vigore nel 2025, con piena applicazione dal 2026. Un’ulteriore fonte è la direttiva Ue 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, che introduce obblighi di trasparenza e controllo umano per le decisioni automatizzate. Il Governo è delegato a recepirla entro i termini comunitari.

News ripresa da FEDERPRIVACY

Per saperne di più:

-LEGGE 23 settembre 2025, n. 132 Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

-Regolamento Ue 2024/1689 (AI Act)