L’autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro, così come stabilito dall’articolo 4 della legge 300/1970, consiste in un passaggio obbligatorio per tutti i datori di lavoro che decidono di installare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale. Il testo normativo specifica chiaramente come l’autorizzazione debba essere ottenuta prima dell’installazione dell’impianto di sorveglianza, ma questo principio può, talvolta, scontrarsi con la realtà concreta.
Diverse, infatti, sono le realtà aziendali che, per esigenze di sicurezza e/o tutela del patrimonio, hanno installato impianti audiovisivi adibiti alla sorveglianza dei locali, nonostante non siano occupati da lavoratori; in questo caso, la successiva assunzione di un lavoratore comporta il problema della collocazione temporale della richiesta di autorizzazione ad attività di videosorveglianza che, di fatto, risulta essere già operativa nei locali aziendali.
A tal proposito si è reso necessario l’intervento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che, con un documento del 14 aprile 2023, ha fornito un insieme di indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi secondo l’articolo 4 della legge 300/1970. L’Ispettorato ricorda innanzitutto come le previsioni dell’articolo 4 della legge 300/1970 si applichino solo alle imprese in cui sono presenti lavoratori subordinati (escludendo, quindi, ulteriori categorie di soggetti quali soci, collaboratori e tirocinanti), con lo scopo di garantire che l’impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell’istanza.
Successivamente, il documento affronta concretamente due casi operativi. Il primo riguarda la costituzione di una nuova azienda che, al momento della presentazione dell’istanza, non ha in forza lavoratori, in quanto deve ancora completare i lavori nella sede in cui dovrà essere installato l’impianto, ma che prevede di avvalersi di personale non appena avviata l’attività. In tal caso sarà possibile presentare l’istanza per l’autorizzazione, che deve sempre precedere l’installazione dell’impianto, indicando nella domanda il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività. Il secondo caso riguarda l’esercizio dell’attività già operativa, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori, in cui è necessario procedere ad assunzioni di personale, ricadendo così nella sfera di applicazione delle tutele dell’articolo 4 della legge 300/1970.
In tale caso, pur avendo l’azienda già installato e messo in funzione l’impianto di videosorveglianza, seppure in assenza di lavoratori, potrà presentare istanza in un momento successivo, ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del lavoro.
Da ultimo, giova ricordare come la normativa vigente preveda che l’installazione di sistemi di videosorveglianza in azienda sia ammessa esclusivamente a seguito di accordo con le rappresentanze sindacali (ove eleggibili e presenti) o, in caso di loro assenza o di mancato accordo, previo ottenimento di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente; in quest’ultimo caso l’autorizzazione è subordinata alla compilazione della richiesta, che può essere presentata mediante modalità telematica o -alternativamente- tramite consegna per raccomandata o brevi manu. Come più volte confermato, non è possibile considerare il silenzio dell’Ispettorato come assenso alle attività di videosorveglianza.
News ripresa da Federprivacy