Pubblicare sul web gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi ad un concorso è una violazione della privacy.
Così si è espresso il Garante a seguito di un reclamo presentato da un partecipante al concorso pubblico, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS.
Il reclamante aveva lamentato la pubblicazione sul sito web dell’Istituto di numerosi atti e documenti tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti, contenente la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Tali documenti sarebbero poi finiti anche sui social network ad opera di terzi.
I soggetti pubblici, ha ricordato il Garante, quando operano nello svolgimento di procedure concorsuali devono trattare i dati personali degli interessati nel rispetto delle norme di settore applicabili, e quindi non è possibile pubblicare online dati dei partecipanti ai concorsi non previsti dalla legge. Non sono infatti consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali, né su base territoriale né a livello di singola amministrazione, specie quando la materia sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale.
Nel quantificare l’importo della sanzione all’INPS in 20.000 euro l’Autorità ha considerato la natura, la durata e la gravità della violazione, nonché l’elevato numero degli interessati e l’atteggiamento collaborativo dell’Istituto, che ha rimosso gli elenchi in questione, seppur a seguito della richiesta di informazioni del Garante.
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News ripresa dal sito web del Garante per la protezione dei dati personali