20 August, 2025

Diffusione di audio e video: due casi mediatici, come tutelare la privacy?

In un mondo sempre più tecnologico, capita, soprattutto "ai famosi" di finire sotto i riflettori mediante diffusione non autorizzata di materiale che li ritrae. Dettate forse dalla fame di gossip, queste pratiche non sono sempre ammesse. Analizziamo i casi Raoul Bova e Stefano De Martino.

DIFFUSIONE DEGLI AUDIO PRIVATI DI RAOUL BOVA

Il recente provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, a tutela dell’attore Raoul Bova e della sua compagna, ha avuto grande eco mediatica. Come noto, la vicenda ha riguardato la diffusione illecita, su diversi canali digitali, di contenuti audio e video potenzialmente lesivi della sfera privata e della dignità delle persone coinvolte. Il Garante è intervenuto rapidamente emettendo un avvertimento rivolto a chiunque utilizzi tali materiali, sottolineando che la loro ulteriore diffusione potrà comportare provvedimenti sanzionatori in futuro.

Un intervento significativo e, soprattutto, tempestivo, che dimostra la prontezza istituzionale nel tutelare la dignità e i diritti della persona nell’era digitale.

Ma cosa accadrebbe se capitasse a noi? È lecito domandarsi se un cittadino privo di notorietà, ma vittima di revenge porn, cyberbullismo o diffusione denigratoria di contenuti privati, otterrebbe un trattamento analogo. Formalmente, la risposta è sì. GDPR e Codice Privacy garantiscono a tutti gli interessati (indipendentemente dalla loro visibilità pubblica) il diritto di agire contro trattamenti illeciti dei propri dati personali, incluso l’utilizzo non autorizzato di immagini, video o informazioni private.

L’apparente disparità: visibilità mediatica vs. effettività - Nella pratica la risonanza mediatica di un personaggio noto può senza dubbio accelerare l’attivazione dei procedimenti, attirare l’attenzione istituzionale e aumentare la pressione pubblica per una risposta tempestiva. Un comune cittadino potrebbe non disporre degli stessi strumenti (legali, comunicativi o tecnici) per documentare la violazione, attivare le piattaforme coinvolte e presentare un reclamo strutturato al Garante.

Gli strumenti a disposizione di tutti - Tuttavia, l’Autorità Garante ha già dimostrato di saper intervenire in casi analoghi anche in favore di soggetti non noti, adottando provvedimenti anche urgenti in molti casi, e disponendo: la rimozione di contenuti sessualmente espliciti pubblicati senza consenso; l’oscuramento di profili falsi e contenuti offensivi ai danni di minori; il blocco della diffusione di video privati; la deindicizzazione di immagini intime diffuse senza consenso su siti pornografici.

In ciascun caso, l’intervento è stato attivato a seguito di un reclamo fondato e corredato da adeguate evidenze probatorie.

Come attivare la tutela - Il percorso per richiedere l’intervento del Garante consiste nella raccolta preliminare di prove della violazione (screenshot, link, documentazione) e nella richiesta formale della rimozione alla piattaforma/titolare del trattamento. In caso di esito negativo o assenza di riscontro, si provvederà all’invio di un reclamo al Garante utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale. Nei casi di particolare urgenza, l’Autorità può intervenire con provvedimenti in tempi molto rapidi (48 ore).

I provvedimenti del Garante in casi simili e basi giuridiche principali per l’intervento urgente – Di seguito alcuni esempi di provvedimenti che riguardano casi in cui il Garante ha ordinato misure urgenti di blocco e rimozione contenuti su piattaforme digitali, anche laddove la vittima non fosse una figura pubblica. Le segnalazioni hanno portato a interventi entro 48 ore, con ratifica formale da parte del Collegio in tempi brevi.

  • Provvedimento 26 ottobre 2023: nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ LLC, blocco immediato della diffusione di contenuti sessualmente espliciti con conservazione dei dati in chiaro a fini probatori per 12 mesi.
  • Provvedimento 22 giugno 2023: nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, blocco della diffusione di materiale segnalato, con obbligo di conservazione del materiale a fini probatori.
  • Provvedimento 31 agosto 2023: blocco immediato della diffusione di contenuti sessualmente espliciti su Facebook e Instagram.
  • Provvedimento 4 agosto 2023: interventi urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ LLC per bloccare diffusione non consensuale di contenuti privati.
  • Provvedimento 13 febbraio 2025: misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ LLC e Grindr LLC, con blocco immediato della diffusione dei contenuti segnalati e conservazione a fini probatori.

DIFFUSIONE DEI VIDEO PRIVATI DI STEFANO DE MARTINO

Il Garante della Privacy è prontamente intervenuto sul caso dei video privati finiti on line dello showman Stefano De Martino e la sua fidanzata Caroline Tronelli, emettendo un ordine di limitazione del trattamento e l'adozione di un provvedimento di avvertimento.

A seguito del reclamo presentato dal Sig. Stefano De Martino in relazione alla divulgazione in rete di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione della compagna e che riguardano la sfera personale ed intima di entrambi, il Garante ha infatti ordinato l’immediata limitazione definitiva del relativo trattamento, disposta nei confronti di chiunque abbia divulgato i predetti filmati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, inoltre, adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati.

L'Autorità ha frattanto avviato un’istruttoria in merito all’accaduto e all’esito della quale si riserva ogni opportuno provvedimento sia di natura sanzionatoria che correttiva nei confronti di coloro che risultassero responsabili delle violazioni accertate – ricorda che la divulgazione di contenuti che riguardano la sfera personale ed intima, anche di personaggi noti, è suscettibile di determinare un pregiudizio grave e irreparabile per i soggetti coinvolti.

Fonte: FEDERPRIVACY BOVA, DE MARTINO