10 April, 2019

L'Amministratore di Sistema: questo sconosciuto

Risale al 27 novembre 2008 il Provvedimento del Garante avente ad oggetto “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, poi modificato nel 2009. Non è dunque di ieri, eppure risulta ancora (e non di rado) del tutto ignorato.

Vale per esso, ovviamente, la disposizione transitoria e finale del D.L. 101/2018, art. 22, comma 4, per la quale “a decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto”: a prescindere dai riferimenti testuali che sono superati, l'atto non sembra contenere prescrizioni incompatibili con il nuovo quadro giuridico europeo.

Da quando è stato soppresso (ad opera del D. Lgs. 196/2003) il D.P.R. 318/1999, l'ordinamento 'privacy' non conoscerebbe definizione dell'amministratore di sistema , se non fosse per il Provvedimento in esame.

Vale allora la pena di riportare anzitutto tale definizione: con il termine "amministratore di sistema" (d'ora in poi qui 'AdS') si intendono generalmente, “in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Ai fini del presente provvedimento vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.”

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